Statuto dell’Associazione Culturale FEMMINILE MASCHILE NEUTRO

Art. 1 Costituzione

  1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Femminile Maschile Neutro APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

 

Art. 3 Durata 
L’Associazione ha durata illimitata. 

 

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
    L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore delle persone associate, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle volontarie e dei volontari associati:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
    2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    3. formazione scolastica extra scolastica, professionale, universitaria e post-universitaria;
    4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
    7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante le attività e gli scopi già contemplati nell’atto costitutivo.

  1. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a persone terze di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici, i sostenitori e con il pubblico.
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.


Art. 5 Persone associate
  

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero delle persone associate non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono soci e socie dell’Associazione le persone che hanno partecipato alla costituzione e quante altre, su domanda scritta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, le persone interessate dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle persone socie.
  4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla alla persona interessata che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  5. La quota annuale a carico delle persone associate non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

 

Art. 6 Diritti e doveri delle persone associate

  1. Tutte le persone associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna socia o socio di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Le persone associate hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla/al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere elette/i alle cariche sociali.
  4. Le persone associate hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. Le volontarie e i volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per le volontarie e i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alla volontaria e al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurate/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.


Art. 7 Perdita della qualità di persona associata
 
La qualità di persona associata si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associata/o può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associata/o si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associata/o interessata/o, se richiesto dalla/o stessa/o. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessata/o, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

 

Art. 8 Organi dell’Associazione  

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. l’Assemblea delle Persone Associate;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. la/il Presidente;
    4. Organo di controllo (eventuale).
  2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale. 

 

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea delle Persone Associate  

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le persone associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associata/o ha diritto ad un voto. Le persone associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre/i associate/i. Ogni associata/o può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altre/i associate/i.
  4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
    1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
    2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
    4. eleggere le persone componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Organo di controllo;
    5. deliberare sulle responsabilità delle persone componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    6. deliberare sul ricorso dell’aspirante socia/o in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
    7. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associata/o interessata/o, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
    8. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  1. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le persone associate.

 

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea delle Persone Associate

  1. L’Assemblea è composta da tutte le persone associate e deve essere convocata dalla/dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle persone associate; in tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
  3. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

 

Art. 11 Validità dell’Assemblea  

  1. L’Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dalla/dal Vice Presidente; in mancanza di entrambe/i l’Assemblea nomina la/il propria/o presidente.
  2. Spetta alla/al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle persone associate. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenute/i o rappresentate/i.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle persone associate ed il voto favorevole di almeno due terzi delle persone intervenute in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle socie e dei soci.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla/dal Presidente dell’Assemblea e dalla/dal Segretaria/o. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

 

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea delle Persone Associate. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra le socie e i soci.
  3. Le persone che compongono il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Se vengono a mancare uno o più Consigliere/i, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirle/i nominando al loro posto la o le persone associate che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le nuove consigliere o i nuovi consiglieri scadono insieme a quelle/i che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere/i in numero superiore alla metà, la/il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno la/il Presidente e la/il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretaria/o e Tesoriera/e scegliendo anche queste ultime persone tra le proprie componenti. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. 

 

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea delle persone associate, oppure dietro domanda motivata di almeno due delle persone che lo compongono.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla/dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambe/i, dalla/dal componente più anziana/o di età. Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretaria/o dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza delle persone che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/i presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

 

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo  

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
    1. eleggere la/il Presidente e la/il Vice Presidente;
    2. assegnare tra le persone che lo compongono gli incarichi di Segretaria/o e Tesoriera/e;
    3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
    4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
    6. indire adunanze, convegni, ecc.;
    7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
    9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione delle persone associate;
    10. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
    11. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a persone associate o terze che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; a persone non associate a favore delle quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
    12. istituire sedi operative, nominando le/i relative/i responsabili, con potere di revoca.

 

Art. 15 Presidente

  1. La/Il Presidente è la/il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. È anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. La/Il Presidente viene eletta/o dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. La/Il Presidente in particolare:
    1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    2. è delegata/o a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altra/o componente del Consiglio.

  1. Alla/Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  3. La/Il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni alla/o stessa/o attribuite.

 

Art. 16 Segretaria/o e Tesoriera/e

  1. La/Il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e affiancano la/il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Alla/Al Segretaria/o compete:
    1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    2. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    3. la redazione dei libri verbali nonché del libro delle persone associate e del registro delle persone associate che prestano attività di volontariato.
  3. Alla/Al Tesoriere spetta il compito di:
    1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
    2. predisporre il bilancio dell’Associazione.

 

Art. 17 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Se l’Organo è collegiale si compone di tre  persone considerate componenti effettive e due supplenti e durano in carica per tre anni. Esse sono rieleggibili e possono essere scelte in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno una componente effettiva ed una supplente devono essere scelte tra le/i revisore/i legali iscritte/i nell’apposito registro. L’Organo di controllo elegge al proprio interno una/un Presidente.
  2. L’Organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. La/Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministratrici e agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisore e revisori legali iscritte/i nell’apposito registro.

 

Art. 18 Libri sociali   

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro delle persone associate;
  • registro delle volontarie e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Art. 19 Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
    • quote associative e contributi delle persone associate;
    • erogazioni liberali di persone associate e terze;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
    • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    • rendite patrimoniali;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate e a terzi;
    • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, alle persone che hanno contribuito a fondare l’associazione, associate/i, lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, amministratrici/amministratori ed altre persone componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 20 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione delle persone associate, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione delle revisore e dei revisori, qualora nominate/i.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

 Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatrici/liquidatori, scegliendole/i preferibilmente tra le persone associate.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra le persone associate, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

 

Art. 22 Disposizioni generali 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

 

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